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Regolamento per la cancellazione per morosità

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE PER LA CANCELLAZIONE DALL’ALBO PER MOROSITÀ

(Approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n.10 del 31/07/2024)

ART. 1 – PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

Ai sensi della normativa vigente, gli iscritti all’albo sono tenuti a pagare la tassa annuale dovuta all’Ordine di appartenenza (art. 3, c. 1, lettera g) del D. Lgs. C.P.S. n. 233/46) nei termini e con le modalità di seguito indicate:

  • in via bonaria, entro il termine indicato nell’avviso di pagamento pagoPA emesso dall’Ordine;
  • oppure, in alternativa, qualora l’Ordine si avvalga dell’Agente della riscossione, nel termine indicato nella cartella esattoriale.

ART. 2 – MANCATO PAGAMENTO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE E PROCEDURA DI CANCELLAZIONE

  1. Il mancato pagamento della tassa d’iscrizione all’Albo, decorsi 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento da parte dell’Agente di riscossione (art. 25 del DPR 602/73), comporta l’avvio della procedura amministrativa di cancellazione per morosità, nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 6, comma 1, lett. d) e comma 2, del D.Lgs. C.P.S. 233/1946 e dall’art. 11 del DPR 221/1950.
  2. Dopo la notifica della cartella di pagamento relativa alla tassa di iscrizione all’Albo, qualora venga raggiunto un accordo di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, il farmacista può rimanere iscritto all’Albo, salvo successiva decadenza dal beneficio di cui all’art. 3. Il pagamento parziale del debito non fa venir meno lo stato di morosità e non consente la permanenza dell’iscritto all’Albo.
  3. Ai sensi della normativa vigente, il Presidente convoca l’iscritto per tre volte in tre mesi consecutivi, tramite posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A.R., con l’invito a presentarsi presso la sede dell’Ordine alla data e all’orario stabiliti, avvertendolo della morosità, sollecitandolo a fornire eventuali chiarimenti ed informandolo, inoltre, che in caso di mancata presentazione, il Consiglio Direttivo provvederà a deliberare la sua cancellazione dall’Albo.
  4. Durante la procedura di cancellazione per morosità il Consiglio Direttivo non può deliberare né la cancellazione volontaria né il trasferimento del farmacista ad altro Ordine territoriale fino a quando l’iscritto non regolarizzi la propria posizione contributiva con l’Ordine di provenienza. La domanda di trasferimento presentata nelle more della procedura di cancellazione per morosità è improcedibile in assenza del pagamento all’Ordine di provenienza che deve essere attestato in sede di presentazione della domanda stessa.
  5. Il Consiglio Direttivo non può altresì pronunciare la cancellazione quando sia in corso il procedimento penale o disciplinare a carico dell’iscritto.

ART. 3 – MANCATO PAGAMENTO CONTRIBUTO ENPAF

Il mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti all’Ente nazionale previdenza ed assistenza-ENPAF (art. 21 del D. Lgs. C.P.S. n. 233/1946), come attestato nell’apposita comunicazione dell’Ente previdenziale stesso all’Ordine recante la certificazione relativa alla posizione contributiva dell’iscritto, comporta l’avvio della procedura amministrativa di cancellazione per morosità, nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 6, comma 1, lett. d), e comma 2, del D.Lgs. C.P.S. 233/1946 e dall’art. 11 del DPR 221/1950, nonché sulla base delle procedure stabilite nel presente regolamento.

ART. 4 – SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI CANCELLAZIONE

  1. Qualora l’iscritto, a seguito della terza nota di convocazione di cui all’art. 2 o in sede audizione, dimostri che è stato concordato un piano di rientro con l’Agente di riscossione, l’Ordine dispone la sospensione temporanea della procedura di cancellazione.
  2. In caso di mancato pagamento anche soltanto di una rata di tale piano di rientro, è riattivata la procedura di cancellazione dall’Albo.

ART. 5 – ESITO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE

  1. Alla conclusione del procedimento, qualora persista la morosità per il mancato pagamento di cui ai precedenti articoli, il Consiglio Direttivo dell’Ordine delibera la cancellazione del farmacista.
  2. Il provvedimento di cancellazione per morosità diventa definitivo decorso il termine di trenta giorni dalla notifica della relativa delibera del Consiglio Direttivo salvo che l’interessato non abbia proposto ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS). Tale ricorso, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 221/50, ha effetto sospensivo.

ART. 6 – EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE

  1. Il provvedimento di cancellazione determina l’inibizione all’esercizio professionale. L’inosservanza di tale prescrizione da parte del farmacista cancellato configura esercizio abusivo della professione sanitaria ai sensi dell’art. 348 del Codice penale.
  2. La cancellazione comporta la disattivazione dei servizi erogati agli iscritti ivi compreso il servizio PEC ove fornito dall’Ordine.
  3. La cancellazione per morosità è annotata nell’albo e tale condizione impedisce la presentazione di una nuova domanda di iscrizione attraverso la piattaforma della Rete Unica Federale (R.U.F.), salvo che l’interessato non assolva al pagamento del dovuto.

ART. 7 – REISCRIZIONI FARMACISTI CANCELLATI PER MOROSITÀ

  1. Il Consiglio Direttivo dell’Ordine può procedere, su domanda dell’interessato, alla reiscrizione del farmacista cancellato per morosità a condizione che questi effettui il pagamento di tutti i contributi arretrati di cui all’art. 3, comma 1, lettera g) e all’art. 21 del D.Lgs.C.P.S. 233/1946 relativi agli anni di iscrizione all’Albo.
  2. In caso di richiesta di reiscrizione, si applicano le disposizioni che regolano l’iscrizione all’albo.
  3. La tassa di concessione governativa è sempre dovuta.
  4. La tassa di iscrizione non è dovuta laddove la reiscrizione avvenga nel medesimo anno solare in cui è stata disposta la cancellazione.

ART. 8 – ONERI CONTRIBUTIVI

  1. In caso di cancellazione, gli oneri contributivi inevasi continuano ad essere dovuti dal farmacista cancellato e l’Ordine procederà al recupero del credito tramite l’Agente di riscossione.
  2. La quota annuale d’iscrizione agli Ordini, ai sensi dell’art. 2948, comma 1, n. 4) del Codice civile, deve ritenersi inclusa tra quei crediti che si prescrivono in cinque anni.
  3. Ai sensi dell’art. 2943 del Codice civile, la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, quale ad esempio una richiesta di pagamento inviata per PEC ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 9 – DECESSO DELL’ISCRITTO MOROSO

In caso di cancellazione per decesso dell’iscritto, qualora non sia stato ancora effettuato il pagamento dei contributi di cui all’art. 1, lo stesso è comunque dovuto ed esigibile nei confronti degli eredi qualora non rinuncino all’eredità.

ART. 10 – EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE

In caso di sospensione dall’esercizio professionale, il pagamento dei contributi di cui all’art. 1 è dovuto per tutta la durata della sospensione, giacché il professionista continua ad essere iscritto all’Albo sebbene temporaneamente non possa esercitare la professione.

ART. 11 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946 e del DPR n. 221/1950.

ART. 12 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine dopo l’approvazione della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani ai sensi della normativa vigente.

Pubblicazione: 23/12/2024
Ultimo aggiornamento: 13/10/2025